In tema di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito costituisce una domanda autonoma, che amplia il tema d'indagine e determina una statuizione aggiuntiva dotata di propri effetti anche di natura patrimoniale, sicché, in pendenza del giudizio d'impugnazione riguardante la sola pronuncia sull'addebito, può essere proposta domanda di divorzio, in virtù del passaggio in giudicato della distinta decisione sulla separazione.
Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, all’interno di una recente ordinanza.
Il provvedimento, n. 30524/2023, è stato depositato dalla prima sezione civile lo scorso 3 novembre.
Nel caso in esame, pendeva dinanzi al giudice italiano la domanda di separazione personale e il suddetto giudizio, essendo stata emessa solo sentenza parziale sullo status, con sua continuazione per le domande di addebito e determinazione del contributo al mantenimento, non si era ancora definito.
