Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. della l. n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 31760/2023. Il provvedimento, della prima sezione civile, è stato depositato il 15 novembre.
Nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, argomentano i giudici di piazza Cavour, è possibile verificare se l'interesse del minore a non vedere recisi i legami con i genitori naturali debba prevalere o meno rispetto al quadro deficitario delle loro capacità genitoriali, potendosi prevedere, almeno in via temporanea, un regime di affidamento extrafamiliare, potenzialmente sostituibile da un'adozione ex art. 44 della L. n. 184 del 1983.
