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Nomina del familiare come amministratore di sostegno, occorre l’ascolto del beneficiario

27 novembre 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

È principio espresso in giurisprudenza che, nel procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, l'audizione personale del beneficiario dell'amministrazione debba essere espletata anche quando quest'ultimo sia stato già esaminato dal tribunale nel corso del procedimento d'interdizione definito con la trasmissione degli atti ex art. 418 c.c..

Invero, si tratta di un adempimento essenziale alla procedura, non solo perché rispettoso della dignità della persona che vi è sottoposta, ma anche perché funzionale allo scopo dell'istituto, che è quello di perimetrare i poteri gestori alle effettive esigenze del beneficiario dell'amministrazione.

Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 32219/2023. Il provvedimento è stato emesso dalla prima sezione civile e depositato lo scorso 21 novembre.

Nella vicenda in esame, il soggetto interessato non è stato sentito, sebbene non fosse emerso dagli atti un'incapacità assoluta ad esprimere il proprio volere, mancando ogni motivazione al riguardo

Tale mancata audizione ha precluso al beneficiario la possibilità concreta di illustrare le ragioni della propria scelta con riferimento alla persona da designare come amministratore di sostegno, in funzione delle sue specifiche esigenze.