La Suprema Corte, con particolare riferimento alla notifica degli atti giudiziari in ipotesi di separazione di fatto dei coniugi - muovendo dal principio che l’ordinaria diligenza cui è chiamato il notificante per vincere l’ignoranza della residenza , del domicilio o della dimora del notificando deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede previsti dall’art 1147 cc e non può tradursi nel dovere di compiere ogni tipo di indagine possibile, comprese quelle che implicano ingenti spese economiche e tempi di attesa assai dilatati - ha chiarito che “ è onere del coniuge che si allontani dalla casa coniugale dare comunicazioni all’altro coniuge e/o all’ufficio anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale; la mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell’art 143 cc, in presenza dei presupposti per l’applicazione della norma”.
( cfr Cass Civ. sez I Ord 14.11.2023 n. 31722)
a cura dell’Avv. Federica Gigli
