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Minori, la Cassazione fa il punto sulla legislazione in materia di affidamento ai servizi sociali e ascolto

28 novembre 2023

News Regionale - Sicilia ,

L’affidamento ai servizi sociali, oggi specificamente disciplinato dall'art. 5-bis della legge 4 maggio 1983 n. 184 costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali ed anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare.

La sottolineatura porta la firma della Corte di Cassazione ed è contenuta all’interno della ordinanza n. 32290/2023. Il provvedimento, emesso dalla prima sezione civile, è stato depositato lo scorso 21 novembre.

La Cassazione, dunque, fa chiarezza sul regime di assegnazione della prole minore ai servizi sociali individuando una linea di continuità tra quanto specificamente previsto dalla Riforma Cartabia a partire dal 28 febbraio scorso e quanto invece desumibile dal regime precedente. Affermando che anche prima dell’inserimento dell’articolo 5-bis nella legge n. 184 del 1983, da parte del Dlgs n. 149 del 2022, il “mandato di vigilanza e di supporto” va distinto dalla diversa ipotesi di affidamento ai servizi a seguito di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. In questo secondo caso i compiti dei servizi sociali devono essere descritti specificamente, in quanto essi non possono svolgere funzioni tipiche dei genitori se non chiaramente individuate nel provvedimento limitativo.

Non sussiste un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto dei minori di età inferiore ai dodici anni, argomenta il Collegio di piazza Cavour, poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo.

Il giudice può, in ogni caso, omettere l'ascolto del minore qualora lo ritenga contrario al suo interesse dandone adeguata motivazione.

Nella fattispecie in esame, il giudice ha ampiamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto che fosse un mezzo migliore per recepire le istanze e le esigenze delle minori quello dell'ascolto indiretto tramite cioè la psicologa dei servizi sociali.