La modifica dell'atto di costituzione del fondo finalizzata ad inserire la possibilità per i coniugi di concedere ipoteca sull'immobile compreso nel fondo patrimoniale, al fine di ottenere un nuovo finanziamento da parte delle banche per eliminare l'esposizione debitoria della società «unica o prevalente fonte di sostentamento della famiglia», anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale, risponde all'interesse della famiglia.
Tale interesse risulta strettamente legato al risanamento dell'attività commerciale e la modifica sopra citata consente anche di evitare possibili azioni revocatorie.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 32484/2023.
Il provvedimento è stato depositato lo scorso 22 novembre.
Le parti possono sin dall'atto costitutivo derogare a quanto stabilito dall'art.169 c.c., e lo possono legittimamente fare anche successivamente, apportando modifiche alla convenzione, senza necessità di autorizzazione del giudice tutelare.