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Contributo dovuto dal genitore per il mantenimento, deve osservarsi il principio di proporzionalità

29 novembre 2023

News Regionale - Sicilia ,

In tema di procura alle liti, a seguito dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla I. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso.

Nell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione lo scorso 22 novembre (la n. 32466/2023), vengono richiamati due i principi: uno in tema di procura (sopra citato) ed un altro sul mantenimento del minore.

La vicenda riguardava un noto calciatore ed una soubrette.

Secondo la Suprema Corte, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità.

Tale principio richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.ù

Nel caso di specie il Tribunale e la Corte d'appello non avevano effettuato alcuna indagine sulle risorse patrimoniali e reddituali della madre, nonostante le specifiche istanze e doglianze mosse dal padre.