Mediante ordinanza n. 32151/2023 la Suprema Corte torna a formulare rilievi in materia di assegnazione della casa familiare e successiva revoca della stessa. Il provvedimento, emesso dalla prima sezione civile, è stato depositato lo scorso 20 novembre.
La revoca dell'assegnazione della casa familiare, argomentano i giudici di piazza Cavour, è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.
Come è noto da principi consolidati, l'abitazione in cui il minore ha vissuto quando la famiglia era unita, di regola, va assegnata al genitore collocatario, fatta salva una diversa soluzione se meglio tutela l’interesse della prole.
Lo scopo dell’attribuzione del godimento dell’abitazione familiare, infatti, consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli e il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori. Qualora venga accertato il venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età, o del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario, è possibile procedere alla revoca.
