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L’ASCOLTO DEL MINORE Ordinanza Cass. Civ. sez. I, 21 novembre 2023, n. 32290

11 dicembre 2023

News Regionale - Lazio ,


La Corte, prima Sezione Civile, con ordinanza n. 32290 del 21 novembre 2023, interviene e chiarisce due significativi aspetti, uno in ordine agli interventi in favore del minore, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati e , l’altro , in ordine all’omissione dell’ascolto del la prole , di età inferiore a quella presuntiva di discernimento.

La Corte , relativamente alle modalità di affidamento del minore, chiarisce che il diritto fondamentale del minore medesimo è quello di crescere nella propria famiglia, istruito ed assistito moralmente ed economicamente dai genitori, salvo che quest’ultimi si rivelino inadeguati, cos ì come statuito dall’art. 333 c.c., i cui principi vanno integrati ed armonizzati con quelli affermati dalla Convezione Europea dei diritti dell’Uomo e dalla giurisprudenza della Corte EDU e segnatamente con quanto stabilito dall’art. 8 della Convenzione sul rispetto della vita privata e familiare.

Ciò premesso, ove i genitori si rivelino in tutto i in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore, possono essere distinti in: a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, per cui il giudice affiancherà, ai genitori, un soggetto terzo (nell o specifico Servizi Sociali), con funzione di vigilanza, procedendo in accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interes t of the child;

b) interventi in tutto in parte ablativi, per cui, alla sfera delle funzioni genitoriali vengono sottratte alcune competenze (conferite ad esempio ai Servizi Sociali), procedendo per sottrazione e non per addizione.

Il Giudice potrà, altresì, adottare provvedimenti misti, ossia sia parzialmente ablativi (per sottrazione) sia ampliativi (per addizione).

Chiarito quanto sopra , la Corte afferma che il minore non è un soggetto passivo di una tutela costruita dagli adulti, ma titolare di diritti suoi propri, distinti da quelli del nucleo familiare, potendo rappresentare, con sufficiente ragionevolezza, i propri interessi, ove abbia acquisito capacità di discernimento, che il legislatore italiano, presume sussistente al compimento del dodicesimo anno di età. Tale presunzione rende doveroso l’ascolto, salvo che ricorrano i casi previsti dalla legge, di cui dare conto in motivazione (ascolto superfluo, pregiudizio per il minore).

In riferimento ai bambini di età inferiore, l’ascolto è dovuto solo nel caso in cui il minore, in concreto, risulti capace di discernimento, non sussistendo, dunque, un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto del minore di età inferiore ai dodici anni (sul punto v. Cass. 9/08/2023 n. 24226).

L’ascolto del minore, quindi, non può essere considerato un mezzo istruttorio.


A cura dell’Avv. Manola Ferri