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Assegno sociale, assume rilievo lo stato di bisogno oggettivo

11 dicembre 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, il diritto alla corresponsione prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.

Rimangono irrilevanti, come indice di autosufficienza economica, i redditi potenziali non percepiti per la mancata richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato, non potendo tale condizione essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.

Lo precisa la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 33513/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 1° dicembre.

Nella vicenda in esame, il coniuge obbligato aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che, in riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso, aveva respinto la domanda del ricorrente volta al riconoscimento giudiziale dell'assegno sociale, ritenendo insussistente lo stato di bisogno per avere l'interessato rinunciato ad un assegno di mantenimento adeguato in sede di separazione consensuale con la moglie, così volontariamente realizzando le condizioni per trasferire sull'ente pensionistico, e dunque sulla collettività, l'obbligo di mantenimento gravante su altri soggetti.