La competenza per territorio in ordine alla procedura di tutela dell'incapace di cui all'art. 343 c.c. si radica nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto alla data della sua apertura.
Lo sottolinea la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 33031/2023.
Il provvedimento in questione è stato depositato lo scorso 28 novembre.
Rimangono irrilevanti, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, gli eventuali successivi spostamenti di dimora in ragione dell'applicazione del principio generale della "perpetuatio iurisdictionis", eccezionalmente derogabile, ai sensi dell'art. 343 c.c., comma 2, solo per giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l'ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sulla sua attività.