In tema di confisca per equivalente, la "disponibilità" del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà.
Tali rilievi sono contenuti all’interno di una recente sentenza, la n. 47911/2023, emessa dalla terza sezione penale della Suprema Corte.
Il provvedimento sopra citato è stato depositato lo scorso 1° dicembre.
I giudici di piazza Cavour, con il provvedimento in esame, ribadiscono un concetto già espresso in altre sedi, secondo cui pur in relazione al sequestro preventivo, provvedimento funzionale alla confisca, anche - e a fortiori - nel caso di confisca per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi; a tal fine, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi al condannato.
Nella vicenda in questione, il massiccio ricorso al prelievo di danaro contante da parte del padre della ricorrente ha escluso l’ipotesi di un atto di liberalità della figlia verso il padre.
