Nuovo provvedimento della Suprema Corte in materia permesso di soggiorno per motivi familiari.
In tema di reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, il rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di trattenersi in Italia per motivi familiari assume rilevanza ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art. 10 bis, comma sesto, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 49246/2023.
Il provvedimento della prima sezione penale è stato depositato lo scorso 11 dicembre.
Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10, comma 6, secondo periodo e ultima parte, e successive modifiche (abbreviato in T.U. imm.), prevede infatti che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere, acquisita la documentazione del rilascio del permesso di soggiorno, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6, dello stesso Testo Unico, tra cui rientrano i permessi rilasciati dal questore per seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
la tutela della famiglia, della prole e dell'infanzia, concludono i giudici di piazza Cavour, rientra certamente tra i compiti primari della Repubblica italiana a norma degli artt. 29 e 31 Cost., con la conseguente rilevanza del permesso di soggiorno per motivi familiari.
