Un'importante sentenza in materia di diritto di famiglia.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha stabilito che il periodo di convivenza prematrimoniale può assumere rilevanza ai fini dell’assegno di divorzio.
La sentenza n. 35385/2023, depositata il 18 dicembre, ha infatti affermato che, nella determinazione dell'assegno divorzile, si dovrà tenere conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale “avente i connotati di stabilità e continuità”; soprattutto se, durante tali anni, sono state compiute scelte di vita e professionali determinanti.
Nella vicenda in esame, la ricorrente aveva fatto valere, ai fini dell'attribuzione dell'assegno, il periodo di sette anni (dal 1996 al 2003) di convivenza prematrimoniale (nel quale era nato anche il figlio della coppia). Secondo la Corte d'appello, però, la donna aveva lasciato il lavoro prima delle nozze e detta specificascelta non poteva essere presa in considerazione.
Una chiave di lettura che, però, non ha soddisfatto la Cassazione. Il Supremo Collegio, invero, rammenta come la convivenza prima delle nozze sia “un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società”. Pur ricordando che, nel nostro ordinamento, permane una differenza fondamentale tra matrimonio e convivenza, anche dopo la legge n. 76 del 2016, aggiunge che “non può escludersi che una convivenza prematrimoniale, laddove protrattasi nel tempo, abbia consolidato una divisione dei ruoli domestici capace di creare scompensi destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e sul divorzio che dovesse seguire”.
Non si tratta, a ben vedere, prosegue la pronuncia, di introdurre un'inammissibile anticipazione dell'insorgenza dei fatti costitutivi dell'assegno divorzile, ma di consentire che il giudice tenga conto anche delle scelte compiute durante la convivenza prematrimoniale. Né appare decisiva la mancata previsione nella legge citata di un assegno in caso di cessazione della convivenza.
In conclusione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione riconoscono la stessa valenza al tempo trascorso nell’unione coniugale di quello passato come coppia di fatto.
Nel decidere sul diritto e nello stabilire l’entità dell’assegno, il giudice dovrà quindi verificare il contributo dato da chi lo chiede “alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi”.
La decisione dà atto d un inevitabile cambiamento dei costumi e constata l’esistenza di un fenomeno sempre più diffuso nella nostra società, ignorato evidentemente dalla legge sul divorzio, promulgata in anni in cui la convivenza prematrimoniale risultava una fattispecie ancora piuttosto rara.
