Mediante sentenza n. 34858/2023, la Corte di Cassazione torna a formulare alcuni rilievi in materia di patti successori. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 13 dicembre.
Ai fini della configurazione di un patto successorio vietato, occorre accertare se il vincolo giuridico abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta.
Inoltre, argomentano i giudici di piazza Cavour, occorre verificare se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione e se siano, comunque, ricompresi nella successione stessa.
Ancora, si legge nel provvedimento, se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello "jus poenitendi".
Nei rilievi formulati il Collegio inserisce anche la valutazione relativa all’acquirente, precisamente se lo stesso abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa.
Infine, va accertato se il programmato trasferimento, dal promittente al promissario, avrebbe dovuto aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di eredità o di legato.
