In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli.
La sottolineatura porta la firma della Suprema Corte. Tali rilievi sono contenuti all’interno della ordinanza n. 35253/2023. Il provvedimento è stato depositato dalla prima sezione civile lo scorso 18 dicembre.
Le limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale, argomentano i giudici di piazza Cavour, si pongono come deroghe alla regola generale della pariteticità dei compiti parentali e quindi devono essere giustificate da una ragione forte e specificamente individuata.
Il figlio, salvi i casi nei quali sia accertato un suo interesse di segno contrario, di regola fa riferimento ad entrambe le figure genitoriali, investite congiuntamente nei suoi confronti della responsabilità.
Principio consolidato, anche nella giurisprudenza della Corte EDU, è la massima tutela della relazione familiare.
