In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 34382/2023.
Il provvedimento, emesso dalla prima sezione civile, è stato depositato in data 11 dicembre.
Ne consegue, argomentano i giudici di Piazza Cavour, che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c., comma 1 - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie".
In tali casi, conclude il Collegio, occorre provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
