Il decreto pronunciato dalla Corte d'Appello in sede di reclamo avverso il provvedimento con cui il tribunale abbia adottato statuizioni in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli minori è ricorribile per Cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., poiché ha carattere decisorio e definitivo ed è volto a statuire su contrapposte pretese di diritto soggettivo con un'efficacia assimilabile, sia pure "rebus sic stantibus", al giudicato.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione all’interno di una recente ordinanza.
Il provvedimento n. 35500/2023, emesso dalla prima sezione civile, è stato depositato in data 19 dicembre 2023.
I provvedimenti giudiziali che, all'esito dell'appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato) statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per Cassazione nella misura in cui il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare che, sancito dall'art. 8 CEDU, è leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto da violare il diritto alla bigenitorialità.
Tale diritto, precisano i giudici di piazza Cavour, viene inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse superiore del minore.
