Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse.
La precisazione in questione porta la firma della Suprema Corte ed è contenuta all’interno dell’ordinanza n. 35249/2023. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato in data 18 dicembre 2023.
Il loro accertamento, proseguono i giudici di piazza Cavour, esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
