In tema di minori d'età che abbiano intrattenuto relazioni affettive con persone che non siano legate da vincoli biologici, il loro mantenimento è consentito ai sensi dell'art. 4 della legge 184/1983 comma 5-ter, ed è un diritto dei minori in affidamento extrafamiliare, diritto che riceve tutela nei modi e nelle forme previsti dalla legge e segnatamente tramite l'ascolto del minore e tramite le garanzie processuali di cui all'art. 5 comma 1 della legge 184/1983.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 35537/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 19 dicembre.
Gli affidatari non sono legittimati ad agire per chiedere il mantenimento della continuità affettiva, né — a maggior ragione — sono legittimati ad agire coloro che, non investiti da un formale provvedimento di affidamento, alleghino la sussistenza di un mero rapporto de facto con il minore.
Il mantenimento della continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento extrafamiliare è subordinato alla valutazione, in concreto, della sua rispondenza al miglior interesse del minore.
La interruzione ingiustificata, da parte di chi esercita sul minore responsabilità parentali, dei rapporti di fatto significativi instaurati dal minore con soggetti non legati da consanguineità, è riconducibile alla ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all'art 333 c.c. in relazione alla quale, se accertata, il giudice, su istanza dei soggetti indicati nell'art 336 c.c. può adottare i provvedimenti convenienti nell'interesse del minore.
I soggetti non compresi nell'elenco contenuto nell'art. 336 c.c. possono tuttavia sollecitare, a tutela dei diritti e degli interessi del minore, l'iniziativa del pubblico ministero.
