Ancora una pronuncia della Suprema Corte in tema di assegno divorzile, e specificamente, in relazione alla domanda di revoca dello stesso ai sensi dell'art. 9 Legge n. 898/1970.
Il provvedimento in questione è l’ordinanza n. 35298/2023, depositato dalla prima sezione civile lo scorso 18 dicembre.
In tema di assegno divorzile, presupposto necessario per procedere alla revisione ai sensi dell'art. 9 della L. n. 898/1970 è l'accertamento della sussistenza di un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti, cui segue la valutazione della fondatezza della domanda, in considerazione della funzione in concreto svolta dall'assegno alla luce dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018.
Invero, la valutazione delle condizioni economiche delle parti è collegata causalmente agli altri indicatori presenti nell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, al fine di accertare se l'eventuale disparità esistente all'atto dello scioglimento del matrimonio sia stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei coniugi.
Ciò tenuto conto della durata del matrimonio e delle rispettive ed effettive potenzialità professionali e reddituali, in modo tale da poter valutare l'incidenza o meno delle sopravvenienze sulla spettanza o sulla misura dell'assegno.
