Qualora sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali occorre distinguere, anche nel regime previgente all'entrata in vigore dell’art. 5 bis della Legge n. 184 del 1983, l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, con ciò non escludendosi che il giudice possa varare altre misure atipiche che, sia pure denominate di "affidamento ai servizi sociali", non presuppongono la limitazione della responsabilità genitoriale.
Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 33193/2023.
Tali ultimi provvedimenti, argomentano i giudici di piazza Cavour, andrebbero distinti non solo contenutisticamente, ma anche sotto il profilo lessicale, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della responsabilità genitoriale, apparendo più corretto utilizzare il termine affidamento solo qualora i compiti del servizio sociale siano sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o additive delle stesse e potendosi in questo ultimo caso più propriamente parlare di “mandato di vigilanza e di supporto".
