A seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio beneficiario dell'assegno di mantenimento, il permanente inadempimento da parte del genitore obbligato al versamento integra il reato di cui all'art. 12-sexies, legge 1° dicembre 1970, n. 898 e non invece quello dell'art. 570, comma secondo, n. 2, cod ice penale.
Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 215 /2024.
Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 3 gennaio.
Tuttavia , specificano i giudici di piazza Cavour nel provvedimento, non muta l'individuazione in capo al genitore affidatario della qualifica di persona offesa del reato e la sua legittimazione a costituirsi parte civile, rimanendo egli titolare della posizione creditoria nei confronti dell'altro genitore.
