In tema di reato di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter, comma primo, c.p., è lecita unicamente la produzione di materiale pornografico realizzato senza la "utilizzazione" del minore e con il consenso espresso di colui che abbia raggiunto l'età per manifestarlo.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 2/2024.
Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 2 gennaio.
L'utilizzazione, argomentano i giudici di piazza Cavour, evoca la strumentalizzazione del minore e la sua riduzione a “res” per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri soggetti o per conseguire un utile.
Se ricorre l'utilizzazione del minore, conclude la Suprema Corte, nel senso sopra indicato, nessuna valenza - esimente o scriminante - può essere riconosciuta al suo consenso. In questo caso, il consenso non può essere ritenuto libero e si presume determinato proprio dalla abusività della condotta dell'adulto.
