Nuovo provvedimento della Cassazione in materia di procreazione medicalmente assistita. Con ordinanza n. 511/2024 la Suprema Corte formula alcuni rilievi con riferimento alla questione della formazione di un atto di nascita di un bambino nato in Italia con l’applicazione diretta del diritto straniero.
Nel registro di stato civile, secondo quanto emerge dal provvedimento, non può essere indicato il nome della genitrice c.d. intenzionale italiana del minore nato in Italia, a seguito di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, a cui era ricorsa la madre biologica straniera.
Marcia indietro, dunque, sull’iscrizione nell’atto di nascita del nome di due madri. La Cassazione decide nel merito e cancella il decreto con il quale la Corte d’Appello di Firenze aveva dato il via libera all’indicazione nei registro di stato civile del nome della madre di intenzione, oltre che di quella biologica, di un bambino nato in Italia, dopo la fecondazione eterologa praticata in Danimarca.
Nelle controversie in cui è applicabile l'art. 14 della L. n. 218 del 1995, l'obbligo del giudice di ricercare d'ufficio le fonti del diritto va riferito anche alle norme giuridiche degli ordinamenti stranieri, per la cui individuazione egli, ai fini della conoscenza di tali leggi (in funzione dell'applicabilità dell'art. 16 delle preleggi), può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali e delle informazioni acquisite tramite il Ministero della giustizia, anche di quelle assunte mediante esperti o istituzioni specializzate.
È possibile ricorrere, onde garantire effettività al diritto straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile all'acquisizione della normativa volta a disciplinare il caso concreto, fermo restando che non sussiste alcun onere di queste ultime né di indicare né di documentare la legge straniera ritenuta applicabile.
