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IL TRIBUNALE DI PESARO SUI PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ASSEGNO DIVORZILE

19 gennaio 2024

Sentenze di Merito ,

“Quanto all’assegno divorzile, questo – contrariamente all’assegno di separazione - non ha la funzione di garantire il tenore di vita endoconiugale.

L’assegno divorzile ha infatti funzione assistenziale, a tutela dell’ex coniuge più debole che non ha sufficienti mezzi di sostentamento, ovvero compensativa perequativa, per indennizzare il ruolo ed il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (vedere in questo senso Cass.civ.sez.un.18287/2018).

Inoltre, nell’ipotesi in cui il coniuge non abbia richiesto l’assegno di mantenimento in sede di separazione non spetta al coniuge l’assegno divorzile, in assenza di apprezzabili peggioramenti della situazione economico-finanziaria tali da giustificare l’applicazione del criterio assistenziale o di specifiche prove relative al ruolo familiare svolto (si veda in questo senso Cass. civ. n. 8747/2023)”.

Tribunale di Pesaro, Collegio Famiglia, Giudice Relatore Dott. Davide Storti, sentenza del 09.01.2024