La confisca diretta del profitto del reato non può ignorare i limiti di pignorabilità del trattamento pensionistico solo perché il profitto è il denaro. Sostanzialmente, la fungibilità del denaro non giustifica l’incisione di diritti soggettivi oggetto di particolare tutela quali le retribuzioni, le pensioni e altre indennità correlate alla vita lavorativa e al sostegno economico della persona.
Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 1877/2024. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 16 gennaio.
In particolare, sottolineano i giudici di piazza Cavour, tale limite all’ablazione di poste pensionistiche presenti sul conto corrente sequestrato preventivamente è assolutamente rilevante quando esse sono accreditate al terzo cointestatario del conto insieme all’imputato.
La Suprema Corte, nella vicenda in esame, ha accolto il ricorso della moglie di un imputato contro la decisione di appello che le aveva negato il diritto alla restituzione di parte della somma sequestrata sul conto corrente intestato anche al marito e che lei asseritamente affermava essere corrispondente ai propri cespiti pensionistici.
Invero, il giudice aveva effettuato un ragionamento che è stato bocciato dalla Cassazione: secondo quanto affermato in appello, trattandosi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato tributario e trattandosi di denaro, cioè di un bene fungibile, non sarebbe stato possibile trarre l’evidenza di quanto fosse ascrivibile ai diritti pensionistici del soggetto terzo (rispetto all’imputazione da cui originava la misura ablativa
Ma i limiti civilistici di pignorabilità rispetto ad alcune poste in denaro, quale è appunto la pensione, non sollevano il giudice dal procedere a un giudizio di merito sull’estensione del sequestro in base alle risultanze portate in giudizio dal terzo, che non può essere colpito dalla misura proprio per la sua estraneità al reato.
La Cassazione rileva che la decisione annullata prima affermava la presenza di causali collegabili alla pensione della ricorrente, ma poi ne affermava l’irrilevanza rispetto alla misura impugnata.
