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“SPESE UNIVERSITARIE DEL FIGLIO: IL GENITORE COLLOCATARIO PUO’ CHIEDERE IL RIMBORSO ANCHE SE NON CONCORDATE PREVIAMENTE, MA SOLO SE ADEGUATE ALLO STANDARD ECONOMICO DELLA VITA FAMILIARE” CASS. CIV. SEZ. I, ORDINANZA 05/12/2023 N. 33939.

22 gennaio 2024

News Regionale - Lazio ,

La Suprema Corte con questa decisione ha voluto superare la necessità di una preventiva concertazione tra i genitori relativamente alle spese straordinarie in senso stretto (ovvero caratterizzate dalla imprevedibilità ed imponderabilità), poiché la mancanza della preventiva informazione non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del figlio e alla sua adeguatezza allo standard socio - economico della vita familiare.


Nella vicenda in esame le spese, sostenute dal genitore per la locazione di un alloggio utilizzato dal figlio ai fini della frequenza universitaria in un luogo diverso da quello di residenza, sono state qualificate straordinarie in considerazione non solo della loro imprevedibilità, ma anche della loro rilevanza; inoltre gli esborsi sono stati valutati utili e compatibili con la situazione economico-patrimoniale del ricorrente ed insieme alla sostanziale mancanza di valide motivazioni a sostegno del rifiuto opposto dal genitore, hanno fatto sì che il ricorso dell’uomo venisse rigettato.

La Corte territoriale ha aderito all'orientamento più recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, pure in ipotesi di affidamento condiviso, ciò che rileva ai fini del rimborso delle spese straordinarie non è la condivisione preventiva della spesa, ma la valutazione dell'interesse della prole.

Alla stregua di tale diverso approccio ermeneutico, la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, nel caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all'interesse della prole, mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per i figli e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

Infatti, se è pur vero che la disciplina dell'affidamento condiviso tende a privilegiare il raccordo dei genitori in materia di scelte educative che riguardano la prole, è anche vero che occorre assicurare sempre la tutela del migliore interesse dei minori e l'opposizione di uno dei genitori non può paralizzare l'adozione di ogni iniziativa che li riguardi, fermo restando che compete al giudice, ove richiesto, di verificare se la scelta adottata effettivamente corrisponda all'interesse della prole e al tenore di vita familiare.


A cura dell’Avv. Ilenia Pasqua