Con ordinanza interlocutoria dello scorso 15 gennaio 2024, la Prima Sezione della Suprema Corte (ordinanza n. 1390/2024) ha rimesso la questione alle Sezioni Unite su quale sia il giudice al quale la causa va rinviata, a seguito della cassazione del provvedimento avente ad oggetto la mancata nomina del curatore speciale del minore.
La Suprema Corte, dunque, ha rilevato la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza su quale sia il giudice al quale la causa va rinviata a seguito della cassazione e ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
Sulla questione, a ben vedere, esistono tendenzialmente due posizioni. Secondo un primo orientamento, qualora non si sia provveduto alla nomina del curatore speciale, il procedimento sarebbe nullo ex art. 354 primo comma c.p.c. con rimessione della causa al primo giudice.
Secondo un diverso orientamento, invece, l’emersione nel giudizio di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo.
