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Impugnazione del matrimonio dell’interdetto, le precisazioni della Cassazione

23 gennaio 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La Suprema Corte di Cassazione torna, con un provvedimento recente, a formulare alcune precisazioni in materia di impugnazione del matrimonio dell’interdetto.

I rilievi in materia vengono formulati all’interno dell’ordinanza n. 1770/2024, depositata lo scorso 17 gennaio.

Come è noto, l’articolo 119 cod. civ. dispone che il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente possa essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l'interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio.

Da tale disposizione, argomentano i giudici di piazza Cavour, emerge che, oltre ai soggetti legittimati all’impugnazione, vi sia una facoltà di impugnazione del matrimonio, e non un dovere di impugnazione, sia nel caso in cui la sentenza di interdizione per infermità di mente sia già passata in giudicato al tempo del matrimonio sia nel caso in cui l’interdizione sia successiva al matrimonio.

Nella vicenda in questione è stato ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal fratello del de cuius, interdetto successivamente alla celebrazione del matrimonio, avendo la Corte territoriale interpretato correttamente il disposto normativo e non essendo emerse prove che suffragassero la tesi di un deficit cognitivo tale da inficiare il consenso al matrimonio.