Nuovo provvedimento in materia di diritto penale della famiglia. La sentenza della Cassazione n. 2501/2024, depositata lo scorso 19 gennaio, ribadisce la possibilità di configurare lo stalking nel caso in cui un padre voglia riallacciare disperatamente i contatti con la figlia, che non vuol avere rapporti con lui. Nel provvedimento, inoltre, si esprimono rilievi relativi ai motivi del ricorso, volti ad ottenere una rivisitazione del materiale probatorio.
Risulta inammissibile, argomentano i giudici di piazza Cavour, il ricorso i cui motivi tendono ad una rivisitazione del compendio probatorio ed alla prospettazione di un’alternativa ricostruzione della vicenda processuale del tutto al di fuori del perimetro del giudizio di legittimità.
Corretto non riconoscere le circostanze attenuanti generiche quando l’imputato non si rende conto della gravità dei fatti in assenza peraltro, di ogni segno di resipiscenza.
La Suprema Corte ha confermato la condanna per stalking per il padre con la quale la figlia non aveva rapporti.
