Sentenza storica per il diritto di famiglia, il Tribunale dei Minori di Venezia, con la sentenza n. 13/2023 del 11.09.2023 ha stabilito l’adottabilità di due fratelli gemelli ultradodicenni da parte del nuovo marito della madre, con la sostituzione del proprio cognome, poichè il padre biologico non ha mai versato il mantenimento ai figli e si è disinteressato di loro sin dalla nascita.
Il Collegio dalle dichiarazioni rese sia dai minori che dal ricorrente odierno marito della madre naturale dei ragazzi nonchè da quest’ultima, ha potuto rilevare la convivenza stabile con il nuovo marito, la considerazione che i ragazzi hanno nei suoi come figura di riferimento in sostituzione del padre biologico, la volantà dei minori di voler cambiare il proprio cognome con quello del nuovo marito della madre, difatti già si firmano con il cognome di quest’ultimo.
Nel caso di specie, di fronte alla richiesta del marito della madre naturale di adottare i due gemelli e di fargli adottare il suo cognome, è stato ascoltato anche il padre biologico il quale si è opposto all’adottabilità sulla scorta del fatto che ad egli sarebbe stato impedito di coltivare i rapporti con i figli e il matenimento rifiutato, fatti non provati.
Alla luce di tali motivazioni nonchè in virtù del dettato normativo dell’art. 316 c.c., il quale statuisce che la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo tenendo conto dell’aspirazioni dei figli, e che il padre biologico non può dirsi esercente concretamente la responsabilità genitoriale; il Collegio ha riconosciuto l’adottabilità dei due gemelli figli della moglie da parte del nuovo marito e che adottino il cognome di quest’ultimo.
A cura dell’avv. Martina De Cupis
