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Infedeltà e addebito, sono valide le testimonianze delle figlie

30 gennaio 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

Lo rammenta la Suprema Corte, all’interno della recente ordinanza n. 2252/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 23 gennaio.

In tema di procedimento civile, precisano i giudici di piazza Cavour, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. È, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice.

Nella vicenda in esame, nell’ambito di una vicenda di infedeltà e addebito sono state considerate valide le testimonianze delle figlie.