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Assegno di natura alimentare, non può essere equiparato all’assegno di mantenimento per i figli

5 febbraio 2024

News Regionale - Sicilia ,

Gli alimenti devono essere determinati in proporzione dello stato di bisogno del richiedente e delle condizioni economiche dell'onerato, dovendo essere la loro misura circoscritta a quanto necessario per la vita dell'alimentando.

Lo sottolinea la Corte di Cassazione in un recente provvedimento, che torna ad analizzare una fattispecie piuttosto dibattuta.

La sentenza n. 2710/2024 della prima sezione civile, depositata lo scorso 30 gennaio, formula alcuni rilievi in materia.

L'assegno di natura alimentare, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, non può essere equiparato all'assegno di mantenimento per i figli, essendo diverse sia la natura, sia le finalità proprie dei due tipi di assegno, solo in minima parte potendo coincidere le due provvidenze.

L'assegno di mantenimento può comprendere la quota alimentare e non presuppone necessariamente lo stato di bisogno.