Con la sentenza n. 2536 del 26.1.2024 la Cassazione ritorna sul tema del contributo di mantenimento per i figli stabilendo che, finita la comunione tra i genitori (siano essi sposati o no), per stabilirne la quantificazione debba comunque essere seguito il criterio di proporzionalità tra i redditi dei genitori stessi valutando anche: 1) le esigenze attuali del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori e 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Questi elementi vedono declinare il principio di proporzionalità laddove un genitore sia privo di reddito e di cespiti propri e percepisca un assegno a carico dell'altro genitore con funzione assistenziale.
A cura dell’Avv. Lilia Ladi
