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I genitori litigano costantemente, sì al rientro del minore in Svezia

9 febbraio 2024

News Regionale - Sicilia ,

Interessante provvedimento della Cassazione in materia di diritto di famiglia.

Con una recente sentenza la Suprema Corte ha analizzato una delicata vicenda familiare.

Il dissenso espresso da un minore di rientrare in Svezia non incide sulla disposizione del giudice di merito di fare rientrare, invece, il ragazzo nel paese scandinavo e di allontanarlo così dai continui dissidi tra i genitori in Italia.

È quanto emerge dalle statuizioni contenute nella sentenza n. 3071/24.

L’alto livello di attenzione esistente nel paese scandinavo per le tematiche inerenti i minori e le rassicurazioni del servizio sociale sulla propria capacità di essere presente in maniera attiva e fattiva costituiscono un fattore di protezione secondo i giudici di piazza Cavour.

La vicenda familiare riguardava una coppia vivente a Palermo.

È legittimo disporre il rientro del minore nello Stato estero di residenza, anche contro la sua volontà, pur in presenza di una relazione tra i genitori non funzionale al completo benessere per i figli, se l’alto livello di attenzione per le tematiche inerenti ai minori e le rassicurazioni del servizio sociale dello Stato estero sulla propria capacità di essere presente in maniera attiva e fattiva costituiscono un fattore di protezione che permette il ritorno dei bambini nel paese di provenienza.

Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore il suo ascolto, ai sensi dell'art. 315-bis cod. civ. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, è adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rientro, poiché detto incombente è finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione dell'eventuale sua opposizione al ritorno; siffatto adempimento, tuttavia, può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dallo stesso stabilite tenuto conto del carattere urgente e meramente ripristinatorio di tale procedura.