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Danno da perdita del rapporto parentale, alcune sottolineature della Cassazione

12 febbraio 2024

News Regionale - Sicilia ,

L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur").

Lo precisa la Corte di Cassazione nell’ambito della ordinanza n. 2776/2024.

Il provvedimento della terza sezione civile è stato depositato lo scorso 30 gennaio.

In tale circostanza, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.