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Cassazione Civile Sez. III n. 2978 del 01 febbraio 2024 La ripresa del minore durante un evento svolto in pubblico è legittima?

11 febbraio 2024

News Regionale - Lazio ,

La ripresa del minore durante un evento svolto in pubblico è legittima?

Il tema della legittimazione a diffondere l’immagine di un minore ripresa nell’ambito di un evento svoltosi in pubblico è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione Sezione III Civile nella sentenza n. 2978 del 01.02.2024.

Nella predetta pronuncia, la Corte parte dal divieto di esporre o pubblicare l’immagine di una persona sancito dal combinato disposto dagli articoli 10 del codice civile e 96 e 97 della L. N. 633 del 1941, nonché – per effetto di una estensione giurisprudenziale consolidata – anche dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Tale divieto ha una portata assoluta ove la diffusione dell’immagine integri pregiudizio all’onore, al decoro o alla reputazione della persona ritratta, mentre, al di fuori di tale ipotesi, è ammesso al ricorrere delle fattispecie delineate dagli artt. 96 e 97 L. n. 633 del 1941.

Quando la diffusione dell’immagine consegue ad un servizio televisivo a scopo informativo, la liceità deve essere valutata, oltre che sulla scorta della normativa citata, anche alla luce delle prescrizioni contenute negli artt. 8 del codice deontologico dei giornalisti, nonché alla verifica in concreto della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell’ottica della essenzialità di tale divulgazione ai fini della completezza e della correttezza dell’informazione fornita.

Il bilanciamento tra l’esigenza di proteggere la sfera privata rispetto a quella di tutela dell’interesse pubblico alla diffusione della sua immagine, assume particolare preminenza ove si tratti di persona di minore età.

Con riferimento a tale fattispecie, è stato ribadito il seguente principio di diritto: anche quando non ricorra il caso limite della lesione del decoro, della reputazione o dell’onore della persona di cui all’art. 97, II comma, L. 633 del 1941 e si integri, al contrario, in astratto, una delle fattispecie indicate nel primo comma della predetta disposizione (in particolare il collegamento con un evento di interesse pubblico o, comunque, svoltosi in pubblico) può escludersi l’operatività della deroga legale al divieto di riproduzione dell’immagine prevista dalla stessa norma. Ciò, allorché, alla circostanza soggettiva della minore età della persona si accompagni quella oggettiva della non casualità della ripresa, espressamente diretta a polarizzare l’attenzione sulla identità del minore e sulla sua riconoscibilità.

Sulla scorta di tale rilievo, la decisione del Tribunale di merito non è stata censurata dall’adita Corte in quanto fondante su un duplice accertamento: la sussistenza di una delle tassative ipotesi in cui la pubblicazione dell’immagine è consentita dalla legge, accompagnata e dall’insussistenza delle circostanze che avrebbero escluso la liceità della divulgazione del minore, in quanto la ripresa era del tutto casuale, per l’effetto priva dell’intento di renderlo riconoscibile.

A cura dell'Avv. Valeria Paolini