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Rassegna giurisprudenza Toscana a cura di Avv. Sandra Albertini Adozione di Maggiorenni – Condizioni – Nuova funzionalità dell’Istituto - Rafforzamento di vincoli di solidarietà preesistenti- Tutela del diritto all’identità personale- Sostituzione del cognome della famiglia d’origine con quello della famiglia adottante.

12 febbraio 2024

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Rassegna giurisprudenza Toscana a cura di Avv. Sandra Albertini

Tribunale di Livorno, 10 gennaio 2024

Adozione di Maggiorenni – Condizioni – Nuova funzionalità dell’Istituto - Rafforzamento di vincoli di solidarietà preesistenti- Tutela del diritto all’identità personale- Sostituzione del cognome della famiglia d’origine con quello della famiglia adottante.

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L’art. 291 c.c., nel suo testo originario, consentiva l’adozione c.d. ordinaria solo alle persone che non avevano discendenti legittimi o legittimati.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 557 del 19 maggio 1988 ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art 3 Cost., nella parte in cui non consentiva l’adozione a persone che avessero discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. La posizione dei figli legittimi o legittimati è stata conseguentemente parificata a quella del coniuge convivente dell’adottante o dell’adottando, la cui mancanza di assenso osta all’adozione ai sensi dell’art.297 c.c.

L’istituto dell’adozione dei maggiorenni, in origine prevista come rimedio per le persone senza figli che volessero trasmettere cognome e patrimonio a terzi, a seguito di detta pronuncia ha dunque assunto una funzione ed una lettura più moderna e adatta ai tempi.

Anche di recente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2024, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art 291 c.c. nella parte in cui, per l’adozione di maggiorenni, non consente al giudice di ridurre l’intervallo minimo di età di diciotto anni tra adottante e adottato nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano motivi meritevoli, ha ribadito come l’adozione di persone maggiori di età abbia oramai perduto l’esclusiva funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio e sia piuttosto volta a suggellare legami “affettivo-solidaristici” che, consolidatisi di fatto nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, siano rappresentativi dell’identità dell’individuo e di istanze di solidarietà.

Nella attuale conformazione e nuova funzionalità dell’istituto della adozione del maggiorenne, ricomprendente dunque nella declinazione delle diverse esigenze di solidarietà anche il rafforzamento di un vincolo solidaristico di fatto già instaurato con l’adottando, viene valorizzato il diritto inviolabile costituzionalmente riconosciuto ( art 2 Cost.) all’identità personale.

Detta esigenza di tutela è confermata nella sentenza n. 135 del 2023 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 299, primo comma, del codice civile, «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto» ritenendo lesivo degli artt. 2 e 3 Cost. l’automatismo della anteposizione del cognome dell’adottante quando sia l’adottando maggiore d’età sia l’adottante si siano espressi per invertire l’ordine dei cognomi e ciò serva a tutelare il diritto all’identità personale dell’adottato.

Il Tribunale di Livorno, richiamata detta pronuncia della Corte Costituzionale, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell’art 299 c.c., facendo leva sull’evoluzione del diritto al nome quale diritto del singolo a vedersi riconosciuto un dato cognome in modo da testimoniare sia rispetto alla propria formazione sociale di appartenenza sia rispetto alla collettività il legame tra familiari, al di là che esso venga attribuito alla nascita o aggiunto successivamente come nell’adozione, in accoglimento della domanda delle parti, ha riconosciuto la possibilità di sostituire il cognome di nascita dell’adottato con quello dell’adottante .

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Il Tribunale di Livorno, con sentenza emessa in data 10 gennaio 2024 nel disporre l’adozione di un maggiorenne ha affrontato la questione del cognome dell’adottato ed in particolare della possibile sostituzione, anziché anteposizione, del suo cognome con quello dell’adottante.

Il procedimento trae origine da un ricorso promosso dai coniugi XXX per l’adozione di YYY, maggiorenne e orfano di padre. YYY ha vissuto presso la famiglia dei ricorrente e dalla stessa è stato trattato come un figlio.

Acquisito il consenso degli adottandi, dell’adottato e del figlio degli adottanti nonché l’assenso della madre naturale, il Tribunale, verificate le condizioni di legge, ovvero la differenza di età di cui all’art 291 c.c. e l’assenza del divieto di cui all’art 293 c.c., ha disposto farsi luogo all’adozione con sostituzione del cognome dell’adottando con quello degli adottanti.

Gli adottanti e l’adottato, con il consenso del figlio degli adottanti e della madre naturale, in giudizio avevano in effetti espressamente richiesto la sostituzione del cognome degli adottanti anziché l’anteposizione in modo da poter identificare YYY come, al pari del fratello, solo figlio della famiglia adottante.

Il Tribunale, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 135/2023 e i principi ivi affermati sul diritto al nome come espressione dell’inviolabile diritto alla identità personale , attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell’art 299 c.c., considerata l’espressa volontà dell’adottando di avere lo stesso identico cognome del fratello, al fine di essere una volta per tutte identificato solo come figlio della famiglia adottante, e il consenso di tutti gli altri interessati, ha ritenuto di accogliere la richiesta dell’adottato di assumere esclusivamente il cognome della famiglia adottante.

All. sentenza Tribunale di Livorno 10 gennaio 2024