Nel giudizio promosso per la declaratoria di nullità di un testamento olografo per non autenticità del documento, l'esame grafologico deve necessariamente compiersi sull'originale.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 3603/2024. Il provvedimento della seconda sezione civile è stato depositato lo scorso 8 febbraio.
È soltanto sull’originale, chiariscono i giudici di piazza Cavour, che possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione.
Il principio non si spiega in virtù dell'esistenza di una graduatoria delle fonti di prova della falsità o per l'inutilizzabilità della prova atipica, ma sulla scorta della necessaria valorizzazione di quei particolari elementi che appaiono imprescindibili, sotto il profilo strettamente tecnico, per la natura degli accertamenti da compiere.
