...

Cassazione ordinanza n. 3576/2024 pubblicata il giorno 8 febbraio 2024.

19 febbraio 2024

News Regionale - Lazio ,


In particolare, nel caso di specie, il padre d i un minore aveva proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento della Corte di Appello di Venezia che non aveva accolto l e su e domand e, inerenti la sentenza di separazione giudiziale, fra le quali il collocamento del figlio presso terzi a fronte del fallimento del progetto di recupero del rapporto con il padre , circostanza emersa dalle relazioni dei Servizi e che conduceva, a parere del ricorrente , al la diagnosi di una “sindrome di alienazione genitoriale”.

La Cassazione, fra i tanti aspetti che analizza, sottolinea con forza il principio giuridico secondo il quale l'ascolto del minore è un elemento fondamentale nei procedimenti che lo riguard a no direttamente e ciò soprattutto quando vi siano richieste che incidono profondamente su lla sua vita come quella di un collocamento extrafamiliare.

La decisione sull’affidamento di un minore, prosegue la Corte di Cassazione, deve essere adottata facendo riferimento esclusivo all’interesse morale e materiale del quegli , interesse che non va individuato in astratto ma in concreto, tenendo conto anche della realizzazione della miglior cura della persona minore di età . L’individuazione di tale interesse è un procedimento che rifugge da automatismi e che deve tenere conto dei desideri, delle aspirazioni e delle opinioni del minore che sia capace di discernimento. Capacità che aumenta con la sua crescita.

D’altra parte l’ascolto, prosegue la Cassazione, è designato proprio dall’art. 315 bis c.c. non come un atto istruttorio ma come un diritto. Unica deroga a tale principio si applica quando l’ascolto sia in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo.

Un altro aspetto significativo viene delineato dalla Suprema Corte nell’enunciare il principio secondo il quale il Giudice , allorquando viene chiamato a decidere della vita di un minore non può e non deve ritenere una consulenza tecnica d’ufficio equivalente all’ascolto del minore. Per tale motivo, nel caso di specie, la Corte di Cassazione ritiene che abbia errato la Corte di Appello nel non ascoltare direttamente il minore dopo e oltre la fase di CTU. Invero, la regola impone al Magistrato di ascoltare il minore e non limitarsi a richiamare le indagini del consulente circa il miglior regime di affidamento e collocamento .

In questo medesimo intento, nel compiere la propria valutazione, il Giudice è tenuto ad accertare la veridicità de lle denunce di comportamenti pregiudizievoli di un genitore verso il figlio minore utilizzando comuni mezzi di prova, tipici e specifici, incluse le presunzioni : egli d ovrà motivare adeguatamente la propria decisione , senza utilizzare un giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica di un ’ eventuale patologia diagnosticata dal CTU incaricato di valutare le capacità dei genitori (Cass. 17/05/2021 n. 13217).

Riferendosi, dunque, al concetto di “sindrome di alienazione genitoriale” della quale il ricorrente accusava la moglie, la Corte di Cassazione afferma che n on è mai ammissibile, in queste procedure, far discendere dalla diagnosi di una patologia, anche se scientificamente indiscussa , ma a maggior ragione se dubbia, una presunzione di colpevolezza o di inadeguatezza al ruolo di genitore, completamente avulsa dalla valutazione in fatto dei comportamenti.

L’eventuale diagnosi di una patologia, invece, il cui rigore scientifico può e deve essere apprezzato dal giudice, peritus peritorum , potrà aiutare a comprendere le ragioni dei comportamenti ma non può da sola giustificare un giudizio - o pregiudizio - di non idoneità parentale a carico del genitore.

La Corte avvert e anche che qualora un CTU abbia compiuto una diagnosi scientificamente vali da e suggerito una terapia fondata il Giudice non deve limitarsi a recepirle acriticamente ma deve tenere conto delle esigenze concrete del minore e del contesto nel quale egli vive nonché del suo diritto a non vedere adottate misure coercitive quale l’allontanamento forzato dal genitore con il quale convive, soprattutto quando sia possibile ricorrere a misure alternative che coinvolgano attivamente tutti i soggetti interessati.

Ciò in osservanza anche dell’art. 8 della Convenzione Edu la quale non autorizza i genitori ad adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore. (vedasi Corte Edu: 2/211/2010, Piazzi c. Italia; 17/13/2013 Santilli c. Italia; 17/11/2015 B. c. Italia; 01/04/2021 A.I. c. Italia).


A cura dell’ Avv. Simona D’Aquilio