La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale. Ciò dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall’altro i parenti di quest’ultimo non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l’efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l’interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch’esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 3267/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 5 febbraio.
Nella vicenda esaminata, la Cassazione ha rammentato inoltre che la deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una contro eccezione in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto delle preclusioni c.d. assertive di cui all'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto.
Laddove, invece, sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario di cognizione, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in Cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile.
