Con questa pronuncia la Suprema Corte torna ad occuparsi dell’addebito della separazione affermando, ancora una volta, che l’addebito implica la dimostrazione che l’irreversibilità della crisi coniugale è conseguenza diretta e pressocché esclusiva del comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno o entrambi i coniugi.
Nel caso di specie pur essendo provato che la coppia viveva una situazione di difficoltà da anni, l’irreversibile crisi coniugale era da ricollegarsi esclusivamente al comportamento “volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio” posto in atto dalla moglie con la propria infedeltà coniugale. L’ inosservanza dell’obbligo di fedeltà rappresenta infatti per la Suprema Corte ”una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’ addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale”.
A cura dell’avv. Federica Gigli
