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Ascolto delle telefonate tra i figli e l’altro genitore, occorre provare la necessità

28 febbraio 2024

News Regionale - Sicilia ,

L’ascolto e la contestuale registrazione da parte della madre di conversazioni telefoniche, in vivavoce, tra il figlio minore e il padre separato costituisce una fattispecie di reato, che risulta però scriminata dall’esercizio legittimo del potere, esercitato dal genitore sulla base del diritto/dovere di vigilanza sulla prole.

La scriminante, tuttavia, deve essere valutata ex ante e non esclusivamente in base al contenuto emerso delle conversazioni ascoltate “fraudolentemente”.

È quanto emerge, in sintesi, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7470/2024. Il provvedimento della quinta sezione penale è stato depositato in data 20 febbraio.

La condotta di intrusione. sanzionata a norma dell’articolo 671 del Codice penale. perde la sua rilevanza penale solo allorquando questa risulta attuata in stato di necessità (articolo 54 del Cp) e a tutela del minore (articolo 51 del Cp).

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della madre, nonostante il parere del procuratore a favore dell’accoglimento con rinvio.

La ricorrente riteneva alquanto sbrigativa la decisione del giudice di merito che aveva stigmatizzato la situazione familiare come caratterizzata da un’alta conflittualità tra i due ex coniugi. Inoltre, veniva fatto rilevare che effettivamente i toni del padre della bimba fossero connotati da una smaccata prevaricazione. Sul punto i giudici di piazza Cavour respingono l’argomento difensivo della donna, precisando che il suo intervento di incursione nelle conversazioni del figlio può ritenersi scriminato solo con l’accertamento della situazione, precedente l’ascolto e le risultanze di esso, da cui emerga un rischio effettivo e concreto per la tutela del minore e dei suoi diritti. La telefonata ascoltata dal vivo dalla madre della bambina e anche registrata in effetti si era svolta in un epoca nella quale il padre chiedeva al giudice civile il collocamento presso di sé della figlia. Eventualità che, come affermato dalla madre/ricorrente, andava scongiurata anche alla luce del comportamento unilateralmente aggressivo e prevaricatore dell’ex marito: ciò avrebbe giustificato il diritto, ma soprattutto il dovere, di acquisire conoscenza delle conversazioni tra padre e figlia.