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Pornografia minorile, precisazioni sul concetto di “utilizzazione” del minore

29 febbraio 2024

News Regionale - Sicilia ,

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600ter, comma primo, c.p., si ha "utilizzazione" del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso.

Lo sottolinea la Corte di Cassazione, all’interno di un recente provvedimento. La sentenza n. 7234/2024, della terza sezione penale, è stata depositata lo scorso 19 febbraio.

Rimangono, invece, escluse dalla rilevanza penale del fatto solo le condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso, come ad esempio avviene quando la produzione del materiale pornografico, con il consenso del minore ritratto, si realizza nell'ambito di una relazione paritaria tra minorenni ultraquattordicenni, unicamente a uso privato delle persone coinvolte (ed. "pornografia domestica").