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Accordo di separazione sottoscritto tramite minacce e intimidazioni, è nullo

1 marzo 2024

News Regionale - Sicilia ,

È nullo l'accordo di separazione firmato dal coniuge ricattato dall'ex nell’ambito delle visite ai figli e relativamente alla privazione del lavoro nell'azienda di famiglia.

In materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 4440/2024, depositata lo scorso 20 febbraio, ha accolto il ricorso di un uomo nei confronti del quale la ex aveva letteralmente estorto il consenso.

La vicenda in questione vedeva protagonista un uomo, che conveniva in giudizio la moglie dinanzi al Tribunale di Foggia per ottenere l'annullamento dell'accordo di separazione consensuale raggiunto dai coniugi, e successivamente omologato, che egli aveva sottoscritto nonostante non fosse stato previsto un assegno di mantenimento in suo favore e ciò ancorché non fosse stato previsto un suo obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia, affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori.

Secondo i giudici di piazza Cavour il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte.

Secondo la Suprema Corte, affinché la violenza, come vizio della volontà di una parte, possa costituire causa di annullamento del negozio, il combinato disposto degli artt. 1434 e 1435 c.c. richiede che questa, valutato il soggetto passivo e il contesto sociale nella quale avviene, sia di natura tale da impressionare una persona sensata e far temere un male ingiusto e notevole per sé o il suo patrimonio.