La questione parte dal Tribunale di Pesaro. Il giudice di prime cure aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ponendo a carico di una parte l’obbligo di corrispondere per ciascuno dei due figli, conviventi con la madre, la somma di Euro 750,00 mensile, oltre all’80% delle spese straordinarie, rigettando la domanda di assegno divorzile da parte della stessa.
Quest’ultima innanzi alla Corte d’Appello chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad Euro 1.500,00 mensili nonché la somma di Euro 1.000,00 mensili, in luogo del mantenimento ai figli, per ciascuno di essi, nonché il 100% delle spese straordinarie. La Corte accoglieva la domanda sull’assegno divorzile determinando la somma in Euro 600,00, ma confermava in Euro 750,00 l’importo dovuto per ciascun figlio come mantenimento verso gli stessi.
La signora, nel caso di specie proponeva ricorso per Cassazione fondando la propria domanda su due motivi:1) la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 l.n. 898 del 1970 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc per aver riconosciuto all’assegno divorzile la mera funzione assistenziale e non quella compensativa-perequativa; 2)la violazione e falsa applicazione sempre della predetta legge nonché degli artt. 315 bis, 316 bis e 337 ter, comma 4, c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc ove la Corte d’Appello non aveva ritenuto di dover prevedere un maggiore importo per il mantenimento ordinario e per le spese straordinarie nei confronti dei figli.
Il primo motivo viene rigettato dai giudici di legittimità, in quanto generico, dal momento che davanti al giudice d’appello era stato dimostrato che l’imprinting dato dal marito alla vita coniugale aveva determinato la mancata acquisizione di formazione e competenza professionale da parte della moglie, la quale non aveva neanche dimostrato, allegato e provato il proprio sacrificio rispetto ad occasioni lavorative.
In riferimento al secondo motivo, invece, la Corte accoglie le doglianze della ricorrente dal momento che nella determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli bisogna analizzare diversi parametri, tra cui il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, la proporzionalità dei redditi di questi ultimi ed anche le spese relative ai pasti che il resistente nel caso di specie neanche sopportava, non trascorrendo neanche una volta a settimana questo frangente di tempo con i figli.
Pertanto la Corte continua a riproporre la più recente giurisprudenza di legittimità in ordine al principio di proporzionalità nei rapporti interni tra i genitori, comparando i redditi di entrambi e, di conseguenza, dichiara inammissibile il primo motivo proposto, accoglie il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese dello stesso giudizio di legittimità.
A cura dell’avv. Emanuele Cecchetti
