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Revisione dell’assegno di divorzio, la decisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo

6 marzo 2024

News Regionale - Sicilia ,

In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 5170/2024.

Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato in data 27 febbraio.

In mancanza di specifiche disposizioni, specificano i giudici di piazza Cavour, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.