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Risulta legittimo il mancato ascolto del minore infradodicenne manipolato dal genitore

7 marzo 2024

News Regionale - Sicilia ,

E' legittimo il mancato ascolto del minore qualora risulti giustificato da un'espressa e adeguata motivazione in relazione al suo palese stato di turbamento e disagio, perduranti per tutte le fasi del processo, durante il quale minore si sia dimostrato fortemente influenzato dalle modalità educative inadeguate della madre, che non solo abbiano ostacolato il suo sviluppo, ma che abbiano anche provocato comportamenti respingenti nei confronti del padre e non imputabili a quest'ultimo, e qualora ciò abbia determinato la mancanza di un autonomo e spontaneo discernimento del bambino.

Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 3465/2024. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 7 febbraio.

La Suprema Corte ha escluso che i giudici di merito, nel caso in esame, dovessero procedere alla nomina di un curatore speciale del minore ai sensi dell'art. 78 c.c., pur in presenza di una situazione di conflittualità fra i genitori, non risultando peraltro applicabili, alla fattispecie, ratione temporis, le disposizioni di cui agli artt. 78, comma 4, e 473-bis.8 c.p.c.

Dopo aver fatto un richiamo ai propri precedenti in ordine all'ascolto del minore, la cui omissione impone al giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l'età del minore sia prossima ai dodici anni (Cass. 12957/2018), i giudici di piazza Cavour precisano che nella circostanza l’omessa audizione appare legittima in quanto motivata in relazione al suo palese stato di turbamento e disagio procurati dall'atteggiamento materno escludente e possessivo.