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Nessun mantenimento alla moglie separata che lavora part-time Cass. civ., sez. I, ord., 28 febbraio 2024, n. 5242

11 marzo 2024

News Regionale - Lazio ,


Con l’ordinanza in esame la Suprema Corte, nel ricostruire la vicenda processuale portata alla sua attenzione da una moglie cui era stato negato l’assegno di mantenimento e che lamentava che i Giudici di merito non aves sero considerato la rilevanza ai fini della decisione dell’ingente patrimonio ereditato dal marito, ha dichiarato inammissibile sul punto il ricorso evidenziando come la doglianza posta dalla ricorrente non colga nel segno in termini di specifica contestazione della ratio decidendi.

Ed infatti, secondo gli Ermellini, la Corte Territoriale aveva correttamente motivato sul punto ribadendo il consolidato principio secondo cui “ il richiedente l'assegno di mantenimento è gravato dall'onere di dimostrare che la situazione in cui versa non sia ascrivibile a sua colpa, in modo che rimanga escluso che egli, pur potendo, non si sia doverosamente adoperato per reperire o migliorare la propria occupazione lavorativa retribuita in maniera confacente alle sue attitudini/capacità” .

Nel caso di specie la ricorrente si avvaleva ancora di un orario lavorativo parziale con stipendio ridotto, pur avendo conseguito la laurea in scienze politiche e malgrado i tre figli fossero oramai divenuti maggiorenni, e già durante il matrimonio non si era maggiormente proiettata nella realtà lavorativa. P er tali ragioni la Corte di merito aveva correttamente negato l'esistenza di una penalizzazione professionale da riequilibrare e che l'appellante potesse porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione dello stile di vita matrimoniale.


A cura dell’Avv. Valentina Merli